[1]Obblighi delle autorita' interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le ulteriori decisioni

[2]1. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione informa senza indugio l'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutte le decisioni riguardanti:

  • a)la modifica del contenuto e/o della durata degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;
  • b)la revoca della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;
  • c)l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della liberta' personale, a causa della violazione degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;
  • d)l'estinzione o la perdita d'efficacia della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. 2. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione comunica all'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione, se quest'ultima lo richieda, la durata massima della pena detentiva o della misura restrittiva della liberta' personale prevista dalla legislazione della Parte di esecuzione per il reato che ha dato luogo alla decisione e che potrebbe essere applicata alla persona interessata in caso di violazione degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. Tale informazione, se richiesta, e' fornita immediatamente dopo la ricezione della decisione trasmessa con la richiesta di assistenza giudiziaria di cui all'Articolo 7, paragrafo 2. 3. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione informa immediatamente l'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di qualsiasi circostanza che, a suo parere, potrebbe comportare l'adozione di una o piu' delle decisioni di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 20 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;54~accordo-art16 · fonte su Normattiva