[1]Trattamento dei dati personali

[2]1. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione da' seguito alla richiesta di assistenza ai sensi del presente Accordo previa verifica, in relazione allo specifico trattamento, della sussistenza di adeguate garanzie per la protezione dei dati personali. E' garantita l'esattezza e il tempestivo aggiornamento dei dati fomiti nonche' la pronta correzione di eventuali errori. 2. La verifica prevista al paragrafo 1 riguarda, in particolare, la sussistenza delle seguenti condizioni:

  • a)i dati personali richiesti sono adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita' previste dall'Accordo e vengono trattati esclusivamente per dette finalita', con cancellazione o anonimizzazione a obiettivi conseguiti;
  • b)l'autorita' giudiziaria competente richiedente adotta misure tecniche ed organizzative che garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione dei dati.
  • c)la normativa nazionale dell'autorita' giudiziaria competente richiedente riconosce diritti effettivi all'interessato rispetto al trattamento dei dati trasferiti e ne garantisce l'azionabilita' in sede amministrativa o giudiziaria. 3. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2, lett. a), in caso di successivo trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'autorita' giudiziaria competente che ha effettuato il trasferimento originario o un'altra autorita' giudiziaria competente dello stesso Stato autorizza il trasferimento successivo dopo aver valutato tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravita' del reato, la finalita' per la quale i dati personali sono stati trasferiti e il livello di protezione dei dati personali previsto nel Paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali sono successivamente trasferiti.

Testo vigente dal 20 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;54~accordo-art22 · fonte su Normattiva