[1]Trattamento dei dati personali

[2]1. I dati personali trasferiti in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere da A a D, del presente Accordo sono trattati esclusivamente per le finalita' previste all'art. 1 e in conformita' alle clausole sul loro trasferimento contenute nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo. 2. Ciascuna Parte garantira' la protezione dei dati personali dei dipendenti e dei collaboratori dell'altra Parte ricevuti ai fini dell'applicazione del presente Accordo, impegnandosi a non trasferirli a terze parti e, comunque, a non trattarli in modo incompatibile con le finalita' concordate senza il previo consenso dell'altra Parte.

Testo vigente dal 1 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-17;139~accordo-art8 · fonte su Normattiva