L'interessato, nel momento in cui matura il diritto a pensione, puo' rinunciare al beneficio delle disposizioni dell'art. 9. In tal caso le prestazioni sono determinate separatamente dagli istituti competenti di ciascun Paese secondo le legislazioni per essi vigenti e indipendentemente dai periodi assicurativi compiuti dall'interessato nell'altro Paese.
Testo vigente dal 20 novembre 1974
