L'interessato, nel momento in cui matura il diritto a pensione, puo' rinunciare al beneficio delle disposizioni dell'art. 9. In tal caso le prestazioni sono determinate separatamente dagli istituti competenti di ciascun Paese secondo le legislazioni per essi vigenti e indipendentemente dai periodi assicurativi compiuti dall'interessato nell'altro Paese.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art11 · fonte su Normattiva