Qualora l'interessato, tenuto conto della totalizzazione dei periodi previsti nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 9, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi, il suo diritto a pensione e' determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art10 · fonte su Normattiva