I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa hanno diritto, unitamente ai loro familiari, alle prestazioni di maternita' in Spagna o in Italia, qualora:

  • 1)abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazioni nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;
  • 2)adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro o di assicurazione compiuti nell'altro Paese.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art24 · fonte su Normattiva