[1]CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA CONCERNENTE LA SICUREZZA SOCIALE
[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL CAPO DELLO STATO SPAGNOLO hanno deciso di concludere una nuova convenzione in materia di sicurezza sociale e a questo scopo hanno nominato come loro plenipotenziari:
[3]Il Presidente della Repubblica italiana: l'Onorevole Senatore Giorgio OLIVA, Sottosegretario per gli affari esteri
[4]Il Capo dello Stato spagnolo: l'Eccellentissimo Signor Fernando Maria CASTIELLA y MAIZ, Ministro per gli affari esteri i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:
[5]Articolo 1
[6]Ai fini della presente convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato: 1. "Italia": la Repubblica italiana; "Spagna": lo Stato spagnolo. 2. "Cittadino": per quanto riguarda l'Italia: ogni cittadino italiano; per quanto riguarda la Spagna: tutte le persone che possono provare il possesso della cittadinanza spagnola. 3. "Legislazione": le leggi, i regolamenti e le altre disposizioni dei due Paesi concernenti le materie indicate nell'art. 2. 4. "Autorita' competente": per l'Italia: il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; per la Spagna: il Ministro per il lavoro. 5. "Istituto competente":
- a)l'istituto cui l'interessato e' iscritto al momento della richiesta di prestazioni;
- b)l'istituto da parte del quale l'interessato ha diritto a prestazioni, o avrebbe diritto a prestazioni se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte contraente dove si trova tale istituto. 6. "Organismi di collegamento": gli uffici che saranno designati, mediante accordo amministrativo, i quali possono comunicare direttamente fra loro e fare da tramite con gli istituti competenti per la trattazione delle pratiche relative alle richieste di prestazioni. 7. "Familiare": la persona definita come tale dalla legislazione applicabile. 8. "Periodi di assicurazione": i periodi di contribuzione ed i periodi assimilati. 9. "Periodi di contribuzione": i periodi in cui, in base alla legislazione di una Parte contraente, i contributi siano stati effettivamente pagati o si sarebbero dovuti pagare o si considerano come pagati. 10. "Periodi assimilati": i periodi che, in conformita' alla legislazione di una Parte contraente, sono considerati sostitutivi o equivalenti ad un periodo di contribuzione o di assicurazione. 11. "Prestazioni economiche, pensioni, rendite": designano tutte le prestazioni economiche, pensioni e rendite, compresi tutti i supplementi, le maggiorazioni e gli aumenti.
Testo vigente dal 20 novembre 1974
