[1]CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA CONCERNENTE LA SICUREZZA SOCIALE

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL CAPO DELLO STATO SPAGNOLO hanno deciso di concludere una nuova convenzione in materia di sicurezza sociale e a questo scopo hanno nominato come loro plenipotenziari:

[3]Il Presidente della Repubblica italiana: l'Onorevole Senatore Giorgio OLIVA, Sottosegretario per gli affari esteri

[4]Il Capo dello Stato spagnolo: l'Eccellentissimo Signor Fernando Maria CASTIELLA y MAIZ, Ministro per gli affari esteri i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

[5]Articolo 1

[6]Ai fini della presente convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato: 1. "Italia": la Repubblica italiana; "Spagna": lo Stato spagnolo. 2. "Cittadino": per quanto riguarda l'Italia: ogni cittadino italiano; per quanto riguarda la Spagna: tutte le persone che possono provare il possesso della cittadinanza spagnola. 3. "Legislazione": le leggi, i regolamenti e le altre disposizioni dei due Paesi concernenti le materie indicate nell'art. 2. 4. "Autorita' competente": per l'Italia: il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; per la Spagna: il Ministro per il lavoro. 5. "Istituto competente":

  • a)l'istituto cui l'interessato e' iscritto al momento della richiesta di prestazioni;
  • b)l'istituto da parte del quale l'interessato ha diritto a prestazioni, o avrebbe diritto a prestazioni se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte contraente dove si trova tale istituto. 6. "Organismi di collegamento": gli uffici che saranno designati, mediante accordo amministrativo, i quali possono comunicare direttamente fra loro e fare da tramite con gli istituti competenti per la trattazione delle pratiche relative alle richieste di prestazioni. 7. "Familiare": la persona definita come tale dalla legislazione applicabile. 8. "Periodi di assicurazione": i periodi di contribuzione ed i periodi assimilati. 9. "Periodi di contribuzione": i periodi in cui, in base alla legislazione di una Parte contraente, i contributi siano stati effettivamente pagati o si sarebbero dovuti pagare o si considerano come pagati. 10. "Periodi assimilati": i periodi che, in conformita' alla legislazione di una Parte contraente, sono considerati sostitutivi o equivalenti ad un periodo di contribuzione o di assicurazione. 11. "Prestazioni economiche, pensioni, rendite": designano tutte le prestazioni economiche, pensioni e rendite, compresi tutti i supplementi, le maggiorazioni e gli aumenti.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art1 · fonte su Normattiva