Quando la legislazione di uno dei due Paesi subordina l'apertura del diritto alle prestazioni familiari indicate nell'art. 2 della presente convenzione, al compimento di periodi di lavoro o di assicurazione si tiene conto a tale scopo dei periodi di lavoro o di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese.
Testo vigente dal 20 novembre 1974
