Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289.
Testo vigente dal 12 ottobre 1983
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289.
Testo vigente dal 12 ottobre 1983
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1983-10-11;547~art2 · fonte su Normattiva