I contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stipulati o rinnovati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.

Testo vigente dal 15 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-03-10;70~artunico · fonte su Normattiva