Il livello delle consultazioni e l'agenda delle riunioni saranno negoziati per via diplomatica. Ciascuna delegazione includera' quegli esperti che saranno giudicati appropriati in funzione dei temi da trattarsi.

Testo vigente dal 23 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;55~memorandum-art3 · fonte su Normattiva