La data, l'ordine del giorno dei lavori e la composizione delle delegazioni delle riunioni di vertice e della Commissione Mista congiunta saranno concordate per via diplomatica. Di mutuo accordo potranno essere convocate riunioni straordinarie.

Testo vigente dal 23 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;55~trattato-art13 · fonte su Normattiva