[1]misto
[2]1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio congiunto e assistito da un comitato misto composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea e da rappresentanti del Governo del Messico, generalmente alti funzionari.
[3]Il Consiglio congiunto determina, nel suo regolamento interno, i compiti del comitato misto, fra cui la preparazione delle riunioni del Consiglio congiunto e le modalita' del suo funzionamento.
[4]2. Il Consiglio congiunto puo' delegare, integralmente o parzialmente, le sua competenze al comitato misto. In tal caso, il comitato misto prende le decisioni a norma dell'articolo 47.
[5]3. Di norma, il comitato misto si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in Messico. La data e l'ordine del giorno delle riunioni sono concordati in precedenza. Possono essere indette riunioni straordinarie previo consenso tra le Parsi. Il comitato misto e presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna Parte.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
