[1]misto

[2]1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio congiunto e assistito da un comitato misto composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea e da rappresentanti del Governo del Messico, generalmente alti funzionari.

[3]Il Consiglio congiunto determina, nel suo regolamento interno, i compiti del comitato misto, fra cui la preparazione delle riunioni del Consiglio congiunto e le modalita' del suo funzionamento.

[4]2. Il Consiglio congiunto puo' delegare, integralmente o parzialmente, le sua competenze al comitato misto. In tal caso, il comitato misto prende le decisioni a norma dell'articolo 47.

[5]3. Di norma, il comitato misto si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in Messico. La data e l'ordine del giorno delle riunioni sono concordati in precedenza. Possono essere indette riunioni straordinarie previo consenso tra le Parsi. Il comitato misto e presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna Parte.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art48 · fonte su Normattiva