• 1)Per curare l'esecuzione del presente Accordo e' costituita una Commissione Mista che sottoporra' raccomandazioni alle Autorita' competenti delle due Parti Contraenti.
  • 2)La Commissione Mista si riunira' in sessione ordinaria in linea di massima una volta l'anno, alternativamente a Roma e a Dakar, in data stabilita di comune accordo per via diplomatica.
  • 3)Potra' anche riunirsi in sessione straordinaria su domanda di una delle Parti Contraenti.
  • 4)La Commissione Mista avra' facolta' di costituire gruppi di lavoro al fine di studiare le questioni che rientrano nell'ambito del presente Accordo.
  • 5)La composizione e le competenze della Commissione Mista saranno definite dalle Autorita' marittime competenti delle due Parti Contraenti.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290~accordo-art18 · fonte su Normattiva