I diritti e interessi dei cittadini di una delle Parti che in virtu' della relazione associativa particolare si trasferiscano per svolgere compiti nel territorio dell'altro Stato contraente saranno tutelati dagli accordi in vigore tra le Parti o che queste decidano di stipulare in materia di protezione dei lavoratori, sicurezza sociale, assistenza consolare, stato civile, sport e altri settori.
Testo vigente dal 23 febbraio 1989
