I diritti e interessi dei cittadini di una delle Parti che in virtu' della relazione associativa particolare si trasferiscano per svolgere compiti nel territorio dell'altro Stato contraente saranno tutelati dagli accordi in vigore tra le Parti o che queste decidano di stipulare in materia di protezione dei lavoratori, sicurezza sociale, assistenza consolare, stato civile, sport e altri settori.

Testo vigente dal 23 febbraio 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;55~trattato-art4 · fonte su Normattiva