Nel territorio della Repubblica italiana e rispettivamente della Repubblica democratica tedesca ai lavoratori e ai membri delle loro famiglie sono assicurati gli stessi diritti accordati ai cittadini dello Stato di residenza per quanto riguarda il ricorso alle autorita' giudiziarie e alle autorita' amministrative competenti. Ad essi e' riconosciuto il diritto di farsi assistere da un interprete e da un rappresentante legale.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
