Nel territorio della Repubblica italiana e rispettivamente della Repubblica democratica tedesca ai lavoratori e ai membri delle loro famiglie sono assicurati gli stessi diritti accordati ai cittadini dello Stato di residenza per quanto riguarda il ricorso alle autorita' giudiziarie e alle autorita' amministrative competenti. Ad essi e' riconosciuto il diritto di farsi assistere da un interprete e da un rappresentante legale.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-05-27;291~protocollo-art12 · fonte su Normattiva