Le due Parti favoriranno la creazione delle condizioni adeguate per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi e specialmente per stimolare gli investimenti di capitali da parte di investimenti di uno Stato contraente nel territorio dell'altro, riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiscono a stimolare iniziative imprenditoriali accrescendo la prosperita' di entrambe le Parti. Ciascuno Stato contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti pubblici e privati dell'altro. Ciascuno Stato contraente garantira' che la gestione, il mentenimento, l'uso, il trasferimento di utili ed il rimpatrio degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altro Stato contraente non siano pregiudicati da misure ingiustificate o discriminatorie. In tale contesto, le imprese miste (joint ventures) nel settore delle piccole e medie imprese sono tra gli strumenti piu' idonei a dare rinnovato impulso alla collaborazione economica tanto nell'ambito bilaterale come anche in quello delle rispettive aree di integrazione. Nello stesso spirito le due Parti favoriranno l'ingresso ed il soggiorno nel loro territorio di cittadini argentini ed italiani compatibilmente con le esigenze dei rispettivi mercati del lavoro e senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla loro appartenenza alle rispettive organizzazioni regionali.
Testo vigente dal 23 febbraio 1989
