[1]in vigore e cessazione
[2]1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Le notifiche sono trasmesse al Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo. 2. La cessazione del presente Accordo lascia impregiudicate la validita' o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonche' i diritti e gli obblighi specifici che ne sono scaturiti in materia di proprieta' intellettuale. 3. Il presente Accordo puo' essere modificato dalle Parti di comune accordo espresso per iscritto. Gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti hanno notificato al depositario l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. 4. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e continua ad essere in vigore successivamente a tale scadenza a meno che esso non sia denunciato da una delle Parti al termine del primo periodo quinquennale o in qualsiasi momento successivo mediante preavviso di almeno sei mesi notificato per iscritto all'altra parte.
[3]Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Testo vigente dal 8 aprile 2008
