[1]in vigore

[2]1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. 2. Dette notifiche saranno inviate al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al Segretario generale della Comunita' andina, che saranno i depositari del presente accordo. 3. Dalla sua entrata in vigore, a norma del paragrafo 1, il presente accordo sostituira' l'accordo quadro di cooperazione del 1993 e la dichiarazione congiunta di Roma del 1996 sul dialogo politico.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art54 · fonte su Normattiva