[1]Richieste di notifica amministrativa (articolo 7 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)

[2]1.Qualora si verifichino i presupposti di cui all'articolo 13, comma 4, della direttiva 2011/16/UE, su domanda dell'Autorita' richiedente dell'altro Stato membro, i servizi di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 181, comma 2, e in base alle norme di legge in vigore, notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al destinatario tutti gli atti e le decisioni delle Autorita' amministrative prodotti dallo Stato membro in cui ha sede l'Autorita' richiedente, concernenti l'applicazione nel suo territorio delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui all'articolo 179, comma 3. 2. I servizi di collegamento informano tempestivamente l'Autorita' richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario. 3. Il servizio di collegamento di cui all'articolo 181, comma 7, per le notifiche pervenute dall'Autorita' richiedente dell'altro Stato membro si avvale degli agenti dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, che eseguono l'attivita' di notifica secondo le disposizioni dell'articolo 102 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 4. Per le spese di notifica di cui al comma 3 si applicano le previsioni di cui all'articolo 198, comma 6, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. L'attivita' degli agenti della riscossione e' remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata. Tale importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche. Con provvedimento del direttore generale delle finanze sono stabilite le modalita' procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attivita' di notifica, nonche' per la rendicontazione di tale attivita' da parte dello stesso agente.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art186 · fonte su Normattiva