collaborazione archeologica sara' favorita dalle Parti mediante scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Le Parti faciliteranno inoltre l'attivita' delle missioni archeologiche dell'altro Paese operanti nel proprio territorio. Ciascuna delle due Parti incoraggera' la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nel campo della conservazione, salvaguardia, valorizzazione, ripristino, utilizzo e sostegno alla gestione del patrimonio archeologico, artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, esperienze; pubblicazioni e visite di esperti.

Testo vigente dal 11 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;56~accordo-art5 · fonte su Normattiva