Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni, favorendo altresi' l'attivita' delle missioni archeologiche di ciascuno dei due Paesi operanti nel territorio dell'altro.

Testo vigente dal 26 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;196~accordo-art10 · fonte su Normattiva