[1]Protezione dei dati personali

[2]1. Le parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformita' delle piu' rigorose norme internazionali, ove necessario, come quelle contenute negli strumenti internazionali, nella misura in cui si applicano alle parti. 2. La cooperazione sulla protezione dei dati personali puo' comprendere, tra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio d'informazioni e conoscenze.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art26 · fonte su Normattiva