[1]Protezione dei dati personali
[2]1. Le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformita' delle piu' rigorose norme internazionali, come quelle contenute, tra l'altro, negli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali adottati con risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990. 2. Il rafforzamento della protezione dei dati mediante una piu' intensa cooperazione sulla protezione dei dati personali puo' comprendere un'assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di esperienze tra cui:
- a)condivisione e scambio di informazioni, studi, ricerche, politiche, procedure e migliori prassi sulla protezione dei dati;
- b)svolgimento di e/o partecipazione a formazioni e programmi di istruzione comuni, dialoghi e conferenze volti a sensibilizzare maggiormente le Parti alla protezione dei dati;
- c)scambio di professionisti e di esperti incaricati di riflettere sulle politiche di protezione dei dati.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
