[1]Riforma della pubblica amministrazione
[2]Sulla base di una valutazione delle esigenze specifiche realizzata in consultazione reciproca, le parti convengono di cooperare al fine di ristrutturare e migliorare l'efficacia delle rispettive pubbliche amministrazioni, tra l'altro:
- a)migliorando l'efficienza organizzativa, anche tramite il decentramento;
- b)rendendo piu' efficienti le istituzioni sotto il profilo della prestazione dei servizi;
- c)migliorando la gestione delle finanze pubbliche e i meccanismi di responsabilita', conformemente alle normative e ai regolamenti rispettivi delle parti;
- d)migliorando il quadro legislativo e istituzionale;
- e)potenziando la capacita' di elaborare e attuare politiche (prestazione di servizi pubblici, composizione ed esecuzione del bilancio, misure anticorruzione);
- f)potenziando la capacita' dei dispositivi e degli enti di applicazione della legge;
- g)riformando il servizio pubblico, gli enti e le procedure amministrative;
- h)potenziando la capacita' di ammodernamento dell'amministrazione pubblica.
Testo vigente dal 29 aprile 2016
