[1]Cooperazione in materia di diritti umani
[2]1. Le parti convengono di cooperare al fine di promuovere e tutelare i diritti umani, anche tramite l'attuazione degli strumenti internazionali sui diritti umani cui hanno aderito. Sara' fornita un'assistenza tecnica a tal fine. 2. La cooperazione puo' comprendere:
- a)la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione a tale tema;
- b)il potenziamento delle istituzioni che si occupano di diritti umani;
- c)il potenziamento dell'attuale dialogo in materia di diritti umani;
- d)il potenziamento della collaborazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.
Testo vigente dal 29 aprile 2016
