[1]Cooperazione in materia di diritti umani

[2]1. Le parti convengono di cooperare al fine di promuovere e tutelare i diritti umani, anche tramite l'attuazione degli strumenti internazionali sui diritti umani cui hanno aderito. Sara' fornita un'assistenza tecnica a tal fine. 2. La cooperazione puo' comprendere:

  • a)la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione a tale tema;
  • b)il potenziamento delle istituzioni che si occupano di diritti umani;
  • c)il potenziamento dell'attuale dialogo in materia di diritti umani;
  • d)il potenziamento della collaborazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art35 · fonte su Normattiva