[1]Associazioni e organizzazioni non governative

[2]1. Le parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale delle associazioni e delle ONG, tra cui le parti sociali, nel processo di cooperazione a norma del presente accordo. 2. Conformemente ai principi democratici e alle disposizioni di legge e amministrative di ciascuna parte, le associazioni organizzate e le ONG possono:

  • a)partecipare al processo decisionale;
  • b)essere informate e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nei settori che le riguardano, e in tutte le fasi del processo di sviluppo;
  • c)ricevere risorse finanziarie, compatibilmente con le norme interne di ciascuna parte, e un sostegno per potenziare la propria capacita' nei settori chiave;
  • d)partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori che le riguardano.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art37 · fonte su Normattiva