[1]Cooperazione in materia di servizi finanziari

[2]Le parti convengono di avviare un dialogo, finalizzato in particolare allo scambio di informazioni ed esperienze sui rispettivi contesti regolamentari, e di intensificare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di audit, di sorveglianza e regolamentari del settore bancario, assicurativo e di altri comparti del settore finanziario, anche tramite programmi di potenziamento della capacita' in settori di reciproco interesse.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art47 · fonte su Normattiva