[1]Risorse disponibili per la cooperazione

[2]1. Le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, compatibilmente con le rispettive risorse e normative, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo. 2. Le parti incoraggiano la Banca europea per gli investimenti a proseguire i suoi interventi in Vietnam, conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art53 · fonte su Normattiva