[1]Comitato misto

[2]1. Le parti convengono di istituire un comitato misto, composto da rappresentanti delle due parti al massimo livello possibile, responsabile dei seguenti compiti:

  • a)garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
  • b)stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente accordo;
  • c)monitorare lo sviluppo di relazioni globali tra le parti e formulare raccomandazioni su come conseguire gli obiettivi del presente accordo;
  • d)chiedere, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti ed esaminare le relazioni da questi presentate;
  • e)scambiare opinioni e formulare suggerimenti sulle questioni d'interesse comune, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle;
  • f)risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo;
  • g)esaminare tutte le informazioni presentate da una parte in merito all'adempimento degli obblighi e intrattenere consultazioni con l'altra parte per trovare una soluzione accettabile alle due parti conformemente all'articolo 57. 2. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente ad Hanoi e a Bruxelles, in una data fissata di comune accordo. Le parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto e' presieduto a turno da una delle parti. Le parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto. 3. Il comitato misto istituisce sotto comitati e gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i sotto comitati e i gruppi di lavoro rendono conto dettagliatamente delle proprie attivita'. 4. Le parti convengono che il comitato misto ha anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali gia' conclusi o che saranno conclusi tra le parti. 5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art52 · fonte su Normattiva