[1]Risorse per la cooperazione
[2]1. Compatibilmente con le rispettive risorse e le rispettive normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, risorse finanziarie comprese, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo. 2. Le parti incoraggiano la Banca europea per gli investimenti a proseguire i suoi interventi nella Repubblica di Singapore, conformemente alle procedure e ai criteri di finanziamento che le sono propri.
Testo vigente dal 19 aprile 2024
