[1]Esecuzione delle richieste di assistenza
[2]1. La Parte richiesta prende tutte le misure necessarie a garantire la pronta e piena esecuzione della richiesta entro trenta (30) giorni solari. La Parte richiesta notifica immediatamente alla Parte richiedente le circostanze che impediscono l'esecuzione della richiesta o che ne ritardano in modo significativo l'esecuzione. 2. Se l'esecuzione della richiesta non e' nell'ambito di competenza dell'autorita' della Parte richiesta, quest'ultima ne da' immediata notifica alla Parte richiedente e su richiesta la trasferisce all'autorita' competente. 3. La Parte richiesta ha il diritto di richiedere ulteriori informazioni se le considera necessarie per una adeguata esecuzione della richiesta. 4. L'esecuzione della richiesta viene effettuata in conformita' alla legislazione dello Stato della Parte richiesta. 5. Qualora la Parte richiesta consideri che l'esecuzione della richiesta possa interferire con l'azione penale o con il procedimento svolto nel proprio Stato in riferimento ad un caso penale, essa puo' posporre l'esecuzione della richiesta o associare la sua esecuzione con l'osservanza delle condizioni riconosciute come necessarie dopo la consultazione con la Parte richiedente. Se la Parte richiedente accetta l'esecuzione della richiesta a tali condizioni, essa deve rispettarle. 6. La Parte richiesta informa immediatamente la Parte richiedente degli esiti dell'esecuzione della richiesta.
Testo vigente dal 27 aprile 2026
