[1]Esecuzione delle richieste

[2]1. Le Autorita' competenti adottano le misure necessarie per garantire l'esecuzione delle richieste di assistenza. 2. L'Autorita' competente richiedente viene informata immediatamente su eventuali circostanze che possono impedire o ritardare l'esecuzione della richiesta. 3. Se l'esecuzione della richiesta di assistenza esula dalle attribuzioni dell'Autorita' competente destinataria, la stessa lo comunica immediatamente all'Autorita' competente richiedente. 4. L'Autorita' competente destinataria, se lo ritiene necessario per eseguire o agevolare l'esecuzione della richiesta di assistenza, puo' richiedere all'Autorita' competente richiedente informazioni supplementari. 5. L'Autorita' competente destinataria informa quanto prima l'Autorita' competente richiedente in merito ai risultati dell'effettiva esecuzione della richiesta.

Testo vigente dal 1 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-17;139~accordo-art7 · fonte su Normattiva