[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtu' di delegazione di poteri legislativi, sono convertiti in legge i decreti Luogotenenziali ed i decreti-legge indicati nella tabella A annessa alla presente legge.

[8]Inoltre sono apportate le seguenti modifiche ai due decreti-legge sottoindicati:

[9]Ministero dell'economia nazionale.

[10]Al decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1279:

[11]All'art. 1, seconda riga, dopo la parola «contratto» aggiungere: «ed in ogni caso fino al termine del contratto stesso» cosi' che l'articolo risulta il seguente:

[12]«Per le annate agrarie 1925-26 e 1926-27 o per la sola annata 1925-26, se ad esse si limiti la durata del contratto, ed in ogni caso fino al termine del contratto stesso i locatori di fondi rustici indicati nel R. decreto 10 settembre 1923, numero 2023, avranno diritto a percepire gli stessi aumenti di canone loro attribuiti per le annate agrarie 1923-24 e 1924-25 a norma del citato decreto».

[13]Al decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1735:

[14]Alla 5ª riga dell'articolo unico, dopo la parola: «alle», aggiungere «votazioni nelle», cosi' che l'articolo risulta il seguente:

[15]«I soci di una cooperativa di consumo i quali abbiano contratto con l'azienda cooperativa un rapporto di impiego e di lavoro di carattere continuativo, per il quale percepiscano una retribuzione in denaro o in natura a carico del bilancio sociale non hanno diritto di partecipare, per tutta la durata di tale rapporto di impiego o di lavoro, alle votazioni nelle assemblee convocate per l'approvazione del lancio e per la elezione degli amministratori e dei sindaci della cooperativa stessa. Le votazioni alle quali essi abbiano partecipato sono nulle».

[16]Sono altresi' convalidati i decreti Reali, indicati nella tabella B annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

[17]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[18]Data a Roma, addi' 18 marzo 1926.

[19]VITTORIO EMANUELE.

[20]Mussolini - Federzoni - Lanza di Scalea - Rocco - Volpi - Fedele - Giuriati - Belluzzo - Ciano.

[21]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 3 maggio 1926

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urn:nir:stato:legge:1926-03-18;562~art1 · fonte del testo

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