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[1]E' convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, relativo all'integrazione di prezzo per il grano duro, con le seguenti modificazioni:
[2]All'articolo 2: nel primo comma, le parole: "entro il 15 settembre 1967" sono sostituite con le altre: "entro il 30 settembre 1967"; il 2 e' sostituito con il seguente: "2) qualifica del produttore (proprietario diretto conduttore o coltivatore, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.);"; nell'ultimo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e il pagamento della integrazione sara' disposto a favore di essi secondo le quote di riparto stabilite dalle norme vigenti". All'articolo 7, nel primo comma, dopo le parole: "per l'esercizio dei compiti ad esse connessi" sono inserite le altre: "ivi compresi, nella misura riconosciuta dal Ministero medesimo, gli oneri generali relativi all'espletamento del servizio"; nel quarto comma, dopo le parole: "a rendere mensilmente il conto" sono inserite le altre: "corredato delle relative quietanze e"; e' soppresso l'ultimo periodo.
Testo in vigore dal 25 luglio 1967 al 22 dicembre 2008
