I. I guadagni provenienti dalla alienazione dei beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 2. I guadagni provenienti dalla alienazione di beni mobili sono imponibili nello Stato contraente del quale l'alienante e' residente. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano se l'alienante, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una base fissa, ed i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione od alla base fissa, oppure l'alienazione dei beni mobili e' posta in essere nell'altro Stato contraente. In questo caso i guadagni di capitale sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano inoltre quando i beni mobili alienati producono un reddito della natura indicata agli articoli 10, 11 e 12 e questo reddito e' imponibile secondo le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 10, del paragrafo 4 dell'articolo 11 o del paragrafo 3 dell'articolo 12; in tali casi i guadagni di capitale sono imponibili nello Stato contraente dove e' imponibile il corrispondente reddito.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;564~art13 · fonte su Normattiva