1. I dividendi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili nel modo seguente:

  • a)per quanto concerne Cipro I dividendi pagati da una societa' residente di Cipro ad un residente dell'Italia sono esenti in Cipro da qualsiasi imposta applicabile ai dividendi in aggiunta all'imposta applicabile agli utili o al reddito della societa';
  • b)per quanto concerne l'Italia I dividendi pagati da una societa' residente dell'Italia ad un residente di Cipro sono imponibili in Italia ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 2. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da "quote minerarie", da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui e' residente la societa' distributrice. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, una stabile organizzazione cui si ricolleghi effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 4. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' a persone non residenti in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;564~art10 · fonte su Normattiva