[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua inglese.

[3]ACCORDO tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sui servizi aerei tra i loro rispettivi territori

[4]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele essendo Parti della Convenzione sull'Aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7° giorno del dicembre 1944; Desiderando concludere un Accordo allo scopo di regolare i servizi aerei previsti tra i loro rispettivi territori; Hanno convenuto quanto segue:

[5]ARTICOLO 1. (Definizioni)

[6]Per gli scopi del presente Accordo e il relativo Allegato salvo diversamente richiesto dal contesto:

  • a)il termine "la Convenzione" indica la Convenzione sull'Aviazione civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7° giorno del dicembre 1944, e include ogni Allegato adottato ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Allegati della Convenzione, ai sensi degli articoli 90 e 94 della stessa, nella misura in cui tali allegati ed emendamenti sono divenuti efficaci per, o sono stati ratificati da, entrambe le Parti contraenti;
  • b)il termine "Autorita' aeronautiche" indica, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'Aviazione civile e, nel caso dello Stato di Israele, il Ministero dei trasporti o, in entrambi i casi, qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una particolare funzione cui faccia riferimento il presente Accordo;
  • c)il termine "compagnia aerea designata" indica una compagnia aerea che una Parte contraente avra' designato, con notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformita' all'articolo 4 del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate all'allegato;
  • d)il termine "territorio" in relazione ad uno Stato ha il significato assegnatogli nell'articolo 2 della Convenzione;
  • e)i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "scalo per fini non di traffico" hanno il significato rispettivamente assegnato loro nell'articolo 96 della Convenzione.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;565~art1 · fonte su Normattiva