[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua inglese.
[3]ACCORDO tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sui servizi aerei tra i loro rispettivi territori
[4]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele essendo Parti della Convenzione sull'Aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7° giorno del dicembre 1944; Desiderando concludere un Accordo allo scopo di regolare i servizi aerei previsti tra i loro rispettivi territori; Hanno convenuto quanto segue:
[5]ARTICOLO 1. (Definizioni)
[6]Per gli scopi del presente Accordo e il relativo Allegato salvo diversamente richiesto dal contesto:
- a)il termine "la Convenzione" indica la Convenzione sull'Aviazione civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7° giorno del dicembre 1944, e include ogni Allegato adottato ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Allegati della Convenzione, ai sensi degli articoli 90 e 94 della stessa, nella misura in cui tali allegati ed emendamenti sono divenuti efficaci per, o sono stati ratificati da, entrambe le Parti contraenti;
- b)il termine "Autorita' aeronautiche" indica, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'Aviazione civile e, nel caso dello Stato di Israele, il Ministero dei trasporti o, in entrambi i casi, qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una particolare funzione cui faccia riferimento il presente Accordo;
- c)il termine "compagnia aerea designata" indica una compagnia aerea che una Parte contraente avra' designato, con notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformita' all'articolo 4 del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate all'allegato;
- d)il termine "territorio" in relazione ad uno Stato ha il significato assegnatogli nell'articolo 2 della Convenzione;
- e)i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "scalo per fini non di traffico" hanno il significato rispettivamente assegnato loro nell'articolo 96 della Convenzione.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
