[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua inglese, qui sopra riportato.
[3]ACCORDO sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Finlandia
[4]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Finlandia qui di seguito citati come Parti Contraenti; Essendo firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; Desiderando concludere un Accordo, in conformita' con, ed addizionale rispetto a, tale Convenzione allo scopo di regolamentare e promuovere i servizi aerei tra i loro rispettivi territori; Hanno convenuto quanto segue:
[5]ARTICOLO 1. (Definizioni).
[6]Ai fini del presente Accordo, salvo diversamente richiesto dal contesto:
- a)con il termine "la Convenzione" s'intende la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende ogni Annesso adottato ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione e ogni emendamento agli Annessi o alla Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94 della stessa relativamente a quegli Annessi ed emendamenti che siano entrati in vigore o siano stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti;
- b)il termine "autorita' aeronautiche" sta ad indicare: nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione cui si riferisce il presente Accordo; e, nel caso della Repubblica di Finlandia, il National Board of Aviation e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione cui si riferisce il presente Accordo;
- c)il termine "compagnia aerea designata" sta ad indicare una compagnia aerea che e' stata designata ed autorizzata in conformita' con l'articolo 3 del presente Accordo;
- d)il termine "territorio" in relazione a uno Stato ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 2 della Convenzione;
- e)i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "scalo per motivi non di traffico" hanno rispettivamente i significati loro attribuiti nell'articolo 96 della Convenzione.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
