[1]ª. (Sicurezza aerea)

[2]Le Parti Contraenti ribadiscono la loro seria preoccupazione circa atti o minacce contro la sicurezza degli aeromobili, che pregiudicano la sicurezza delle persone o della proprieta', colpiscono negativamente l'esercizio dei servizi aerei e minano la fiducia del pubblico in merito alla sicurezza dell'Aviazione Civile. Essi riaffermano i loro impegni derivanti da, e terranno conto delle, disposizioni della Convenzione sui Reati e altri Atti Commessi a Bordo degli Aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, la Convenzione per la Soppressione del Sequestro illegale degli Aeromobili firmata a L'Aia il 16 dicembre 1970, e la Convenzione per la Soppressione di Atti illegali contro la Sicurezza dell'Aviazione Civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971. Le Parti Contraenti terranno anche conto delle disposizioni in materia di sicurezza aerea stabilite dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile che sono applicabili.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;565~art16a · fonte su Normattiva