Art. 18 — Entrata in vigore
[1]Il presente Accordo entrera' in vigore non appena le Parti Contraenti si scambieranno le Note diplomatiche che confermano che l'Accordo e' stato ratificato conformemente alle procedure richieste dalle leggi delle Parti Contraenti.
[2]IN FEDE Di cio', i sottoscritti, a cio' designati e debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.
[3]FATTO IN DUPLICE COPIA IN ROMA, nella lingua inglese, questo diciottesimo giorno di maggio 1979.
[4](Seguono le firme).
Testo vigente dal 16 agosto 1982
