Ciascuna Parte Contraente concedera', su basi di reciprocita', il diritto del libero trasferimento in valute convertibili in entrambi i paesi al tasso ufficiale di cambio, dell'eccedenza delle entrate sulle spese, guadagnate dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente in relazione alle vendite connesse al trasporto di passeggeri, posta e merci sul suo territorio. Tuttavia, la procedura relativa a tali rimesse dovra' conformarsi alle norme sul cambio con l'estero della Parte Contraente nel cui territorio si verifica tale profitto. Tale trasferimento non sara' soggetto ad alcun onere, salvo quelli calcolati per le normali operazioni bancarie, ne' limitazioni o ritardi.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;565~art9 · fonte su Normattiva