Art. 10 — Applicazione delle leggi e dei regolamenti nazionali
1. Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di una Parte Contraente relativi all'ammissione, permanenza o partenza, sul suo territorio, di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o nell'esercizio, navigazione o conduzione di tale aeromobile mentre si trova sul suo territorio, si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente. 2. Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di ciascuna Parte Contraente relativi all'ammissione, permanenza e partenza, sul suo territorio, di passeggeri equipaggi, merci e posta, come i regolamenti relativi all'ingresso, partenza emigrazione, immigrazione, doganali e sanitari, si applicheranno ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci e alla posta trasportata dall'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente mentre si trova nel suo territorio.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
