1. Il presente accordo e' aperto alla firma degli Stati membri. Esso sara' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Belgio. 2. L'accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, da parte di tutti gli Stati che sono membri delle Comunita' europee alla data dell'apertura alla firma. 3. Fino all'entrata in vigore del presente accordo ciascuno Stato puo', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che il presente accordo gli e' applicabile, nelle sue relazioni con gli Stati che abbiano fatto la medesima dichiarazione, 90 giorni dopo la data del deposito. 4. Uno Stato che non abbia fatto la suddetta dichiarazione puo' applicare l'accordo con altri Stati contraenti in base ad accordi bilaterali. 5. Il Ministero degli Affari esteri del Belgio notifica a tutti gli Stati membri ogni firma, deposito di strumenti o dichiarazione.

Testo vigente dal 16 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1988-12-27;565~accordo-art4 · fonte su Normattiva