1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo e dell'articolo 3, paragrafo 3, della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, e' esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della convenzione suddetta.
Testo vigente dal 16 gennaio 1989
