1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo e dell'articolo 3, paragrafo 3, della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, e' esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della convenzione suddetta.

Testo vigente dal 16 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1988-12-27;565~art3 · fonte su Normattiva