Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione sul trasferimento, ogni Stato membro assimilera' ai propri cittadini i cittadini di qualsiasi altro Stato membro il trasferimento, dei quali appaia opportuno e nell'interesse della persona considerata, tenuto conto della sua residenza abituale e regolare sul territorio di detto Stato.
Testo vigente dal 16 gennaio 1989
