Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1979 al 22 dicembre 2008. 300 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E' convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, concernente proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali e recante disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media, con le seguenti modificazioni:
tolto: All'articolo 1, e' soppresso l'ultimo comma; All'articolo 4, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: "L'insegnamento di educazione tecnica nella scuola media e' impartito, a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, per gruppi di allievi da costituirsi nell'ambito della classe o di classi corrispondenti funzionanti nella scuola. I gruppi sono formati dal collegio dei docenti, sulla base delle proposte dei consigli di classe, al fine di realizzare una pluralita' di interventi, tenendo conto delle attivita' e degli interessi degli allievi. Detti gruppi devono comprendere non meno di dieci e non piu' di quindici alunni. La costituzione delle cattedre o posti orario di educazione tecnica e' effettuata sulla base del numero dei gruppi degli allievi costituiti ai sensi dei precedenti commi. Le disposizioni del secondo e del terzo comma possono avere applicazione anche nell'anno scolastico 1979-80, purche' vi siano, nell'ambito delle singole province, insegnanti di educazione tecnica in soprannumero da utilizzare e fatto salvo, comunque, il limite della consistenza organica di cui al comma seguente. L'organico complessivo delle cattedre o posti orario di educazione tecnica da costituire in applicazione del presente articolo non puo' comunque superare, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1979-80, in ciascuna provincia, la consistenza organica delle cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili accertata al 31 marzo 1978. E' escluso in ogni caso il ricorso a nuovi incarichi"; All'articolo 5, nel primo comma, dopo le parole: "fanno parte,", sono aggiunte le seguenti: "a titolo consultivo,"; L'articolo 6 e' soppresso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1979-11-08;566~art1 · fonte del testo