[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:
- a)in Nuova Zelanda - con riferimento ai redditi imponibili per gli anni di reddito che iniziano il, o successivamente al 1 aprile dell'anno solare immediatamente successivo a quello della denuncia;
- b)in Italia - con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della denuncia.
[2]In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
[3]Fatta a Roma il 6 dicembre 1979 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
[4]Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana della Nuova Zelanda FRANCO REVIGLIO B E TALBOYS
Testo vigente dal 16 agosto 1982
