[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:

  • a)in Nuova Zelanda - con riferimento ai redditi imponibili per gli anni di reddito che iniziano il, o successivamente al 1 aprile dell'anno solare immediatamente successivo a quello della denuncia;
  • b)in Italia - con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della denuncia.

[2]In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]Fatta a Roma il 6 dicembre 1979 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[4]Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana della Nuova Zelanda FRANCO REVIGLIO B E TALBOYS

Testo vigente dal 16 agosto 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-07-10;566~art30 · fonte su Normattiva