[1]Denuncia

[2]La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cessera' di avere efficacia con riferimento ai redditi imponibili relativi a ciascun periodo di imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui e' stata fatta la notifica della cessazione.

[3]In fede di che, i sottoindicati, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

[4]Fatto in duplice esemplare a Dar-es-Salaam, il 7 del mese di marzo 1973 nelle lingue italiana ed inglese, avendo entrambi i testi uguale valore.

[5]Per il Governo italiano GIANGIORGIO FABRI TRISSINO

[6]Per il Governo della Tanzania C.D. MSUYA

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667~art28 · fonte su Normattiva