1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Wellington non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)in Nuova Zelanda con riferimento ai redditi imponibili per gli anni di reddito che iniziano il, o successivamente al 1 aprile 1978;
  • b)in Italia con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1978. 3. Le domande di rimborsi o di accreditamenti d'imposta cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti sui redditi assoggettati ad imposizione cui si applica la Convenzione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e che sono stati realizzati prima dell'entrata in vigore della Convenzione, possono essere prodotte entro tre anni da tale data, o, se posteriore, da quella in cui e' stata prelevata l'imposta.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;566~art29 · fonte su Normattiva